REGOLAMENTO SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
approvato dal Consiglio di Amministrazione |
13/02/2017 |
aggiornato |
16/11/2021 |
aggiornato |
18/07/2023 |
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Firma |
Il Responsabile della prevenzione della corruzione |
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INDICE
- Contesto normativo................................................................................................................................................................................... 3
- Scopo del documento................................................................................................................................................................................ 5
- Destinatari del documento....................................................................................................................................................................... 5
- Processo di segnalazione illeciti............................................................................................................................................................... 5
- Contenuto della segnalazione......................................................................................................................................................... 5
- Oggetto della segnalazione.............................................................................................................................................................. 6
- Verifica della fondatezza della segnalazione................................................................................................................................ 7
- Tutela del whistleblower........................................................................................................................................................................... 8
- Responsabilità del whistleblower e Tutela del Segnalato................................................................................................................... 9
- Trasmissione e gestione delle segnalazioni......................................................................................................................................... 10
- Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione............................................................................................................ 11
- Segnalazione e comunicazione all’ANAC............................................................................................................................................. 11
L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro (whistleblowing) è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.
In Italia, l’istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito, legge 190/2012) che ha recepito tali sollecitazioni, principalmente con riferimento all’ambito della pubblica amministrazione. In particolare la disposizione dell’art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l’art. 54-bis introducendo anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) quale organo competente a gestire, non solo le segnalazioni di whistleblowing provenienti dai propri dipendenti, ma anche quelle dei dipendenti di altre amministrazioni. Inoltre, è stata attribuita a tale ente anche la funzione di emanare disposizioni procedimentali per la ricezione e gestione delle segnalazioni.
La legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che non solo ha apportato modifiche all’art. 54-bis sopra citato, ma anche ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure a tutela dei whistleblowers nel settore privato.
Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla L. 179/2017 all’art. 54-bis rilevano: l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull’identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.
Nell’ambito del settore privato, la L. n. 179/2017 ha aggiunto il comma 2-bis all’interno del D.Lgs. n. 231/2001
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», prevedendo che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati, quale misura idonea ad esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa derivante da reato, debba prevedere “uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto in esame e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione”.
Nell’ambito del quadro normativo di riferimento sopra illustrato, l’ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha redatto le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, strumento di indirizzo per le amministrazioni volto a fornire indicazioni circa le misure da adottare per l’adeguamento alla normativa.
Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l’ANAC ha emesso le nuove “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, dichiarando cessati gli effetti della Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.
Il D.Lgs. n. 24/2023, che ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Il Decreto, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha approvato le «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne», che sostituiscono le precedenti adottate con la delibera n. 469/2021.
Mobilità di Marca S.p.A. (di seguito: MOM S.p.A. o la Società) in quanto organismo di diritto privato a partecipazione pubblica intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative e agli indirizzi forniti dall’ANAC, predisponendo il seguente Regolamento che disciplina le modalità di segnalazione di illeciti, in linea con gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il presente documento costituisce apposita procedura facente parte del “Modello di organizzazione e gestione” adottato dall’azienda ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Definizioni e abbreviazioni
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
whistleblower o segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
segnalato il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione;
facilitatore una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
segnalazione la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, ovverosia di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
ritorsioni qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) il soggetto individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle “misure” di prevenzione del rischio corruttivo;
OdV (Organismo di Vigilanza) organismo previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei MOGC e di curarne l’aggiornamento;
MOG modello organizzativo di gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.
Scopo del presente documento è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente (segnalante o whistleblower) anche per il tramite del facilitatore che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione od occasione del contesto lavorativo, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower tutti gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza.
Il presente documento intende quindi fornire al dipendente indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.
MOM S.p.A., con l’adozione del presente documento, intende:
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- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo.
Il Regolamento si applica a tutti i soggetti facenti parte degli organi sociali di MOM S.p.A, ai dirigenti, ai dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a coloro che hanno un contratto di apprendistato, di somministrazione, tirocinio o stage, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai fornitori della Società
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile della prevenzione della corruzione possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e sottoposti alla sua attenzione.
Il whistleblower anche per il tramite del facilitatore utilizza a tal fine il Modulo allegato al presente documento indicando le informazioni di seguito riportate:
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- Identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/ mansione/ funzione/ ruolo svolti nell’ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
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- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
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Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione dello stesso.
Non sono prese in considerazioni le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale), ma anche sia tutte le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati che i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali a causa dell’uso a fini privatistici delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, etc.).
Il D.lgs. 24/2023 ha definito l’ambito di applicazione della normativa escludendo:
le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria nei settori indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché gli appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
i casi che prevedono l’applicazione di disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
i casi che prevedono l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
Il D.lgs. 24/2023 si applica quindi alle segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- illeciti relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in un contesto lavorativo pubblico o privato”, ovverosia riguardanti sia notizie apprese in virtù dell’ufficio rivestito sia quelle notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo causale.
Di conseguenza, non è presa in considerazione la segnalazione che riporta:
le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze o fondate su voci e/o meri sospetti;
un fatto già trattato e risolto in passato dall’azienda o dall’Autorità competente.
La segnalazione può riguardare gli amministratori, gli altri componenti degli organi sociali, i dirigenti, il personale dipendente, i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti esterni, i fornitori, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione che, per la gestione della procedura, si avvale di uno o più collaboratori assoggettati anch’essi ai vincoli di riservatezza e di responsabilità ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
Il Responsabile, al tal fine, può richiedere l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione si impegna a tenere traccia di tali incontri, i cui rilevi sono debitamente conservati presso i suoi uffici in armadi dotati dei necessari presidi a tutela dell’identità del segnalante.
Qualora dall’esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a:
- inoltrare la segnalazione all’Autorità giudiziaria competente e all’ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- trasmettere la segnalazione al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto illecito per l’acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato);
- inoltrare la segnalazione alla Presidenza ed alla Funzione Personale e Organizzazione, Relazioni Industriali per i profili di responsabilità disciplinare;
- inoltrare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette la segnalazione ai soggetti interni alla Società, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l’identità del segnalante.
La segnalazione che riguardi la condotta illecita riconducibile ai reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 o alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere indirizzata, dal RPCT che l’abbia ricevuta, all’Organismo di Vigilanza.
Anche i componenti dell’OdV, collaborando con il RPCT nella gestione della segnalazione, hanno il dovere di tutelare la riservatezza dell’identità del Segnalante. L’OdV, laddove la segnalazione risulti fondata, adotterà i provvedimenti di propria competenza in relazione alle violazioni del Modello.
Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, all’ANAC o alla Corte dei conti, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi del D.lgs. 24/2023;
Gli articoli 17 e 19 del D.lgs. 24/2023 stabiliscono che nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non sia consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni del lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni indicate dal comma 4 dell’articolo 17 del D.lgs. 24/2023 che comprendono a titolo esemplificativo le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili, finanche il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento ingiustificato, il mobbing ed ogni altro comportamento che renda il lavoro inaccettabile.
L’identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l’identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).
Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è riferito non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante. Pertanto sia la segnalazione che la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo». La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono altresì escluse dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e, per questo, l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all’accesso.
L’identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell’intero procedimento disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.
Nell’ambito di una segnalazione di whistleblowing, ai sensi dell’art. 2-undecies del D. Lgs. n. 101/2018, il soggetto segnalato presunto autore dell’illecito non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE n. 2016/679) qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.
La tutela della riservatezza non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”.
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.
Il dipendente che ritiene di aver subito misure discriminatorie/ritorsive per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare comunicazione ad ANAC (secondo le modalità indicate nel paragrafo n. 9 del presente Regolamento) alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora l’amministrazione non fornisca la prova che la misura presa è estranea alla segnalazione. È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata discriminazione/ritorsione.
Per misure discriminatorie/ritorsive si intendono, a titolo esemplificativo: sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento, ovvero misure “organizzative” aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione, quali atti e provvedimenti, ma anche comportamenti od omissioni posti in essere dall’amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.
La rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l’interesse all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», costituisce “giusta causa” di rivelazione, escludendo l’integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.). Inoltre, il whistleblower non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
Il presente Regolamento non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria.
In caso in cui pervengano al Responsabile della prevenzione della corruzione segnalazioni calunniose o diffamatorie, di tali fatti il segnalante deve risponderne in sede penale e civile.
Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui al presente Regolamento (es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il
denunciato, etc.).
Tutela per il Segnalato
Il Segnalato non può essere sanzionato disciplinarmene sulla base delle semplici affermazioni del Segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.
Nelle more del processo interno di accertamento è assicurata la riservatezza dell’identità del Segnalato.
In nessun caso, l’eventuale specifico provvedimento disciplinare, così come qualsiasi atto o attività che conduca alla sua determinazione, possono formare oggetto di riscontro alla segnalazione
La segnalazione effettuata tramite la piattaforma informatica o l’indirizzo mail PEC . arriva direttamente al RPCT, mentre quella trasmessa tramite posta ordinaria deve essere consegnata dalla Segreteria, ancora in plico chiuso, al RPCT
Per la presentazione della segnalazione il dipendente può compilare l’apposito Modulo che viene reso disponibile sul sito web della Società nella sezione “Società Trasparente”, sotto-sezione “Altri Contenuti – Prevenzione Corruzione”. Compilando il modello gestionale informatizzato è possibile inviare una segnalazione in totale riservatezza. Sul piano operativo, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è garantita attraverso la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti/canali dedicati.
Solo nel caso in cui non sia possibile accedere alla piattaforma informatica, che risulta essere la modalità di presentazione preferibile per una maggiore tutela del segnalante, il dipendente potrà inoltrare la segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società con le seguenti modalità:
- invio in forma cartacea all’indirizzo: MOM S.p.A. via Polveriera, 1, 31100 Treviso, utilizzando il Modulo allegato al presente Regolamento. Per tutelare la riservatezza del segnalante, il modulo compilato dovrà essere inserito in una doppia busta chiusa, inserendo nella busta esterna la dicitura “Riservata personale” e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di MOM S.p.A.
Resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo di cui all’Allegato 1, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente può inviare la propria istanza all’ANAC, con le modalità descritte nel sito istituzionale dell’ente.
Il segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno al ricorrere delle seguenti condizioni:
nel caso in cui, nel contesto lavorativo di riferimento, l’attivazione del canale di segnalazione interna non sia obbligatoria ovvero il canale stesso non sia stato attivato oppure non sia conforme ai requisiti normativamente previsti;
quando il segnalante abbia già inoltrato una segnalazione interna ancorché essa non abbia avuto seguito;
qualora il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
nel caso in cui il segnalante abbia un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica:
quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato
direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione.
il RPCT (e/o il proprio collaboratore/i) prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e informa entro sette giorni il Segnalante del ricevimento della segnalazione. In seguito alla prima disamina, se indispensabile, il RPCT e i propri collaboratori possono chiedere integrazioni al segnalante e/o a eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione. Nell’istruttoria, volta a raccogliere ogni altra informazione e/o documento utile a verificare la veridicità dei fatti, possono essere coinvolte altre funzioni aziendali (es. il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto), anch’esse tenute alla massima riservatezza;
Il Responsabile, qualora necessario per ricostruire i fatti oggetto della segnalazione, può richiedere al segnalante chiarimenti, adottando le necessarie cautele.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, deve:
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- qualora la segnalazione risulti infondata, archiviare la segnalazione;
- qualora la segnalazione si fondi su elementi precisi e concordanti, inoltrare la segnalazione ai soggetti di cui al § 4.3 del presente Regolamento in base alle responsabilità di ciascuno e secondo quanto emerso dalla segnalazione.
il RPCT sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza di archiviare la segnalazione, informandone il Segnalante. Il riscontro alla segnalazione, anche in caso di archiviazione, va fornito entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora lo ritenga necessario, provvede ad organizzare di concerto con la Funzione Personale e Organizzazione, Relazioni Industriali incontri sul tema del “whistleblowing”, al fine di informare e sensibilizzare i dipendenti sugli aspetti principali di tale sistema e degli strumenti a loro disposizione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all’art. 1 comma 14 della legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.
Il presente Regolamento è pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione sul sito web nella sezione “Società trasparente” – Altri Contenuti – Prevenzione Corruzione”.
L’ANAC può ricevere:
- segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- comunicazioni di misure ritorsive da parte del whistleblower o anche da parte delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.
L’ANAC ha previsto un unico modulo “Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54- bis, d.lgs. 165/2001” che può essere utilizzato per la trasmissione sia della segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure ritorsive.
Il Modulo per presentare la segnalazione e la comunicazione è reperibile accedendo al sito istituzionale dell’ANAC e cliccando il link alla pagina dedicata Whistleblowing (https://www.anticorruzione.it/-
Resta fermo che la segnalazione/comunicazione può anche essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.
Per l’invio ad ANAC delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive è possibile utilizzare:
- l’apposita piattaforma attivata da ANAC che costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l’identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco progressivo. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
- il protocollo generale. L’utilizzo di questo canale è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici. Il modulo per presentare la segnalazione e la comunicazione debitamente compilato e firmato potrà essere trasmesso all’ufficio protocollo dell’Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede all’indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti, 10 – 00187 Roma; oppure tramite posta elettronica certificata alla casella istituzionale dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le segnalazioni di illecito (Whistleblowing)
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs. 101/2018).
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, MOM S.p.A. è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti a Lei ascrivibili in quanto “interessato”.
TITOLARE
Il “Titolare” del trattamento è la società Mobilità di Marca S.p.A. avente sede legale in Treviso, in via Polveriera, 1 – - info@mobilitadimarca.it, tel. 0422588311 – fax 0422588247
RPD – Responsabile Protezione dei Dati o DPO – Data Protection Officer
MOM SpA ha nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato al seguente recapito mail: dpo@mobilitadimarca.it
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare riceve le informazioni che La riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, qualifica o posizione professionale, dati di contatto e documento identificativo in forma protetta e in modo distinto rispetto alla segnalazione in modo tale che i dati restino segretati e siano visionati e trattati solo se indispensabili alla gestione della segnalazione.
I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato, in forma scritta (tramite piattaforma informatica) oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con i soggetti preposti a gestire la segnalazione).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato da MOM S.p.A per finalità connesse alla ricezione, presa in carico e successiva gestione delle segnalazioni di condotte illecite ricevute in conformità alla normativa applicabile.
I Suoi dati personali saranno trattati per:
• le attività connesse e/o strumentali alla gestione della segnalazione (compresa la finalità investigativa per l’accertamento di eventuali illeciti);
• la gestione eventuale del procedimento disciplinare fondato in tutto o in parte sulla segnalazione presentata;
• obblighi di legge.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte del Titolare per le suddette finalità è pertanto data da:
- Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) e f), del GDPR tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.
- In caso di segnalazione non anonima, per consentire al Titolare di trattamento di acquisire l'identità del segnalante è necessario acquisire il Suo consenso ex art. 6/1/a Gdpr
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati saranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica, esclusivamente da personale appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
MOM verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
MOM garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI E ACCESSIBILITÀ DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti normativi, all’uopo, previsti. I Suoi dati saranno trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione di MOM appositamente autorizzato e preposto alla gestione della segnalazione e potranno essere trattati dal personale di MOM appositamente autorizzato e preposto alla gestione del procedimento disciplinare e, solo per occasionali interventi di natura tecnica, da soggetti (nominati Responsabili del trattamento) che forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di MOM. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:
- Autorità giudiziaria, Organi di Polizia
- Liberi professionisti, Studi Legali e consulenti che possono occasionalmente trattare dati nell’espletamento di specifiche prestazioni
- Organi di controllo e vigilanza
- Istituzioni e/o Autorità pubbliche
L’identità dei soggetti esterni ai quali potrebbero essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.
I Suoi Dati Personali non verranno diffusi e non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e per il tempo indispensabile al loro perseguimento decorso il quale i Suoi dati saranno definitivamente distrutti. In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di gestione della segnalazione, di cui alla presente informativa, e per il tempo previsto dalla legge e dalle norme di riferimento applicabili in materia, salvo l’eventuale proroga del termine in caso di contenzioso e/o procedimenti disciplinari per il tempo necessario al perseguimento della relativa finalità. In riferimento alle segnalazioni infondate i dati personali verranno eliminati o resi anonimi nel più breve tempo possibile.
LIBERTÀ DI RILASCIARE DATI, CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO
La informiamo che il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è obbligatorio per Legge. L’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di gestire il sinistro.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia: Garante per la protezione dei dati personali - www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - E-mail: garante@gpdp.it - Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:
- una raccomandata a.r. a: MOM SpA, via Polveriera, 1 – 31100 Treviso
- e-mail: privacy@mobilitadimarca.it – pec: info@pec.momspa.it.
Mediante le stesse coordinate è contattabile il Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Titolare. Si specifica che ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, art. 2-undecies, i diritti sopra menzionati non possono essere esercitati qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del soggetto che segnala un illecito ai sensi della L. 30 novembre 2017 n. 179.
f.to Il Titolare del trattamento dei dati
ALLEGATO 1:
MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di MOM S.p.A.
Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso
Nome del segnalante * |
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Cognome del segnalante * |
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Nato a il |
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Indirizzo: Via/Piazza Città |
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Cittadino/utente Collaboratore/dipendente |
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Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale) |
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Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato: Numero telefonico/e.mail * |
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Qualifica/Mansione/Funzione/Ruo lo svolti * |
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Settore di appartenenza all'epoca del fatto segnalato se diversa dall’attuale |
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Mansione svolta all’epoca del fatto segnalato se diversa dall’attuale * |
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INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA OGGETTO DI SEGNALAZIONE |
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Ufficio in cui si sarebbe verificato il fatto * |
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Data o periodo in cui si sarebbe verificato il fatto* |
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Luogo fisico se diverso dall’ufficio dove si sarebbe verificato il fatto* |
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Persona che avrebbe commesso l’illecito (nome cognome, mansione se nota, attuale occupazione se nota etc) * |
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Altre persone/enti che potrebbero o sarebbero stati coinvolti |
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Disponibilità di eventuali ulteriori documenti che possono |
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confermare la fondatezza di tali fatti (elencare i documenti) |
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Ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati |
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Descrizione del fatto e/o della condotta* |
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Il segnalante dichiara di essere consapevole che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a rispondere (responsabilità penale, es. calunnia, diffamazione, oppure responsabilità civile per danni art. 2043c.c.) ove ricorrano i presupposti di legge.
Luogo e data
Firma